Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'

Art. 2

In vigore dal 1 gen 1952
La debolezza di costituzione grave. Quella meno grave, trascorso il periodo della rivedibilità. Il giudizio di inabilità permanente sarà dato dopo osservazione in ospedale militare. Avvertenze: Per giudicare della debolezza di costituzione il perito dovrà sempre tener conto di un complesso di caratteri esteriori che, pur non costituendo per loro stessi una malattia, rappresentano un indice di alterazioni non manifeste o una predisposizione morbosa dell'organismo che lo rendono poco adatto a sopportare le fatiche e i disagi del servizio militare. I principali di questi caratteri sono: il pallore del viso e delle mucose visibili, la flaccidezza della cute e la sollevabilità di essa in larghe pieghe, lo scarso sviluppo e la ipotonia muscolare, la deficienza dei caratteri sessuali, la lunghezza e la sottigliezza del collo, le scapole alate, l'appiattimento del torace, la sua forma cilindrica e l'infossamento di esso in corrispondenza delle regioni sottoclaveari, le membra lunghe, grosse alle estremità ed assottigliate in corrispondenza delle diafisi, ecc. Quando questi caratteri siano nella massima parte evidenti, non si esiterà a pronunciare un giudizio di inabilità permanente. Nei casi meno evidenti il giudizio dovrà essere avvalorato dai fattori principali che valgono a determinare l'indice di robustezza dell'organismo ed il suo tipo bio-morfologico. A tal uopo si dovrà dare particolare importanza all'ampiezza del perimetro toracico che sarà valutata non solo in cifra assoluta ma anche in rapporto con la statura e che in ogni modo può di per sè sola costituire causa di inabilità al servizio quando sia al disotto del limite minimo di 81 cm., anche se risultino poco spiccati altri esponenti di debolezza di costituzione. Il perimetro toracico deve pertanto raggiungere gli 81 cm. e saranno senz'altro riformati gli inscritti la cui perimetria toracica non oltrepassi i 78 cm. Saranno invece dichiarati rivedibili quelli il cui perimetro toracico superi i cm. 78 ma non raggiunga i cm. 81. I l perito, quindi, nel formulare i suoi giudizi si atterrà alle norme riassunte alla tabella seguente: Perimetro toracico richiesto in relazione alla statura ed al peso Parte di provvedimento in formato grafico Il fattore peso dev'essere valutato in cifra assoluta solamente quando il perimetro toracico raggiunga il valore minimo stabilito per la idoneità. Per prendere con la maggiore esattezza possibile la misura del perimetro toracico, l'individuo deve stare dritto in piedi col corpo eretto, le braccia pendenti ai lati del corpo, le spalle bene aperte e portate all'indietro, per fare addossare bene le scapole alla cassa toracica. Il nastro misuratore deve essere applicato esattamente orizzontale intorno al torace, a livello delle areole mammarie, in modo che col suo margine superiore tocchi la base dei capezzoli. Sarà tenuto moderatamente teso, in maniera che, passando a guisa di ponte sulla doccia vertebrale, sia in contatto con la superficie cutanea di tutto il restante ambito toracico, senza esercitare sui tessuti manifesta compressione. I due capi si riuniranno sullo sterno, sovrapponendosi. La misura deve essere presa nella pausa respiratoria, nel momento cioè in cui si passa dalla massima riduzione espiratoria all'inizio della espansione inspiratoria, tenendo il nastro a posto per un tempo sufficiente a calcolare diversi atti respiratori successivi. Il presente articolo va applicato solo agli inscritti di leva e ai militari di nuova leva nella visita che subiscono al loro arrivo presso le sedi di reclutamento; giacché nei militari in corso di servizio la deficienza di perimetro toracico deve essere messa in rapporto con fatti morbosi debilitanti, che devono essere identificati nella loro natura e grado e sui quali dovrà essere fondato un eventuale giudizio medico-legale. NB.: Le suddette norme potranno essere modificate con semplice determinazione ministeriale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-08;1216#art-eai-2

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