Art. 1

In vigore dal 8 apr 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1282, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1242 e con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 1026; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta: Lo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato nel senso che viene istituita la Facoltà di agraria che rilascia la laurea in scienze agrarie. Alla predetta Facoltà di agraria sono assegnati sei posti di professore di ruolo, di cui all'annessa tabella n. 1. Le tasse relative sono determinate nell'annessa tabella n. 4. I seguenti articoli dell'attuale statuto dell'Università anzidetta sono modificati come appresso: Art. 2. - Il primo comma è sostituito dal seguente: L'Università cattolica è costituita dalla Facoltà di giurisprudenza; dalla Facoltà di scienze politiche; dalla Facoltà di economia e commercio; dalla Facoltà di lettere e filosofia; dalla Facoltà di magistero; dalla Facoltà di agraria. CAPO III ORDINAMENTO DEGLI STUDI SEZIONE I La dicitura: "Disposizioni commi alle cinque Facoltà" è modificata nel modo seguente: "Disposizioni comuni alle sei Facoltà". Art. 5. - È sostituito dal seguente: Nell'Università sono conferite le seguenti lauree e diplomi: nella Facoltà di giurisprudenza: la laurea in giurisprudenza; nella Facoltà di scienze politiche: la laurea in scienze politiche; nella Facoltà di economia e commercio: la laurea in economia e commercio; nella Facoltà di lettere e filosofia: la laurea in lettere e la laurea in filosofia; nella Facoltà di magistero: la laurea in materie letterarie, la laurea in pedagogia, la laurea in lingue e letterature straniere e il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari; nella Facoltà di agraria: la laurea in scienze agrarie; nella Scuola di statistica: il diploma di statistica. Dopo l'attuale art. 19, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Facoltà di agraria, col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-31;1774#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore" di Milano. — Testo vigente | Portale Normativo