Art. 3
In vigore dal 21 mag 1961
È ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Ente, dei terreni indicati nei precedenti .
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 17 maggio 1961, n. 25 (in G.U. 1a s.s. 20/05/1961, n. 124) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente decreto "in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto hanno incluso nell'espropriazione beni non ricadenti nel territorio del Fucino e che non costituiscono pertinenze dei terreni espropriati."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-30;907#art-3