Art. 2
In vigore dal 14 set 1951
È ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni, di cui al precedente , confinanti:
il primo corpo, della superficie di Ha. 78.19.60, a nord, con la proprietà dello stesso Romei Luigi; ad est e sud-est, con vallone Mangiaturo; ad ovest e sud-ovest, con la proprietà dello stesso Romei Luigi e con quella di Palombaro Giovanni fu Ottavio;
il secondo corpo A, della superficie di Ha. 6.93.88, a nord, con la proprietà di Caputo Vincenzo fu Giovanni Battista; ad est, con la proprietà di Spadafora Salvatore di Pasquale e dello stesso Romei Luigi; a sud, sud-ovest ed ovest, con la strada nazionale 107;
il secondo corpo B, della superficie di Ha. 23.61.12, a nord, con la proprietà dello stesso Romei Luigi; ad est, con la proprietà di Perri Giovanni; a sud e sudovest, con la proprietà degli eredi Belsito Vito e con la strada nazionale 107;
il terzo corpo, della superficie di Ha. 0.32.00, a nord, con la proprietà di Migliarese Francesco; ad est, sud-est e sud-ovest, con la strada nazionale 107; ad ovest con la strada comunale Iacci;
il quarto corpo A, della superficie di Ha. 1.85.72, a nord e nord-est, con la strada nazionale 107; a sud e sud-ovest, con l'acquedotto Badiale e con la proprietà di Nicoletti Raffaele;
il quarto corpo B, della superficie di Ha. 2.66.64, a nord e nord-est, con la strada nazionale 107; a sud, con l'acquedotto Badiale, ad ovest, con la proprietà dello stesso Romei Luigi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-30;901#art-2