Art. 2
In vigore dal 14 set 1951
È ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni, di cui al precedente , confinanti:
il primo corpo, della superficie di Ha. 37.11.80, a nord e nord-est, con la proprietà di Berlingieri Pietro; a sud-est, con la comunale Cucumazzo; ad ovest, con la proprietà dello stesso Berlingieri; a sud-ovest, con la proprietà di Liguori Salvatore fu Alfonso;
il secondo corpo, della superficie di Ha. 185.89.50, a nord, con la comunale Galice-Porcile; a nord-ovest, con la comunale Cucumazzo; ad ovest, con la proprietà di Liquori Salvatore fu Alfonso; a sud, con il fiume Vitravo; ad est, con la comunale Sirtire;
il terzo corpo, della superficie di Ha. 0.04.50, a nord e ad ovest, con la comunale Fata; a nord-est, con la comunale Bufalarizza; a sud, con la proprietà di Rosa Raffaele fu Giuseppe;
il quarto corpo, della superficie di Ha. 6.21.90, ad ovest, con il comune di Belvedere Spinello; a nord, sud-est ed est, con la comunale Fata;
il quinto corpo, della superficie di Ha. 7.06.60, a nord-ovest, con la comunale Fata; ad ovest, con il comune di Belvedere Spinello; a sud, con le proprietà di Liguori Teresa fu Alfonso vedova Mastroianni e di Caputo Michele fu Salvatore; ad est, con le proprietà di Liguori Teresa fu Alfonso vedova Mastroianni e Basile Maria ed Antonietta fu Francesco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-30;898#art-2