Art. 2
In vigore dal 14 set 1951
È ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni, di cui al precedente , confinanti:
il primo corpo, della superficie di Ha. 65.62.60, ad est, con la proprietà di Camicia Mario fu Francesco; a sud, con la strada nazionale Crotone-San Giovanni in Fiore, con la proprietà del Demanio dello Stato, di Spadafora Luigina di Carmine e figli, di Donato Francesco fu Giovanni, di Valentino Maria fu Tommaso, di Corigliano Rosa fu Salvatore e figli, di Fortunata germani fu Antonio, di Donato germani di Salvatore, di Corigliano Rosa fu Salvatore e figli; a nord-ovest, con la comunale Ferrara, con la proprietà di Frandina Pietruzza fu Francesco e con il limite intercomunale di Santa Severina;
il secondo corpo, della superficie di Ha. 0.26.10, a nord, con la proprietà di Lucia germani fu Carmine ed altri; a sud-est, con la comunale Ferrara: a sud e ad ovest, con la proprietà di Borda Alfonso fu Tommaso e Borda germani fu Giuseppe.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-30;897#art-2