Art. 2
In vigore dal 14 set 1951
È ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni, di cui al precedente , confinanti:
il primo corpo, della superficie di Ha. 35.86.30, a nord-est, con proprietà Longobucco; ad est, col vallone Casandrelli; a sud-est, con la comunale Piano Bucato; ad ovest, con la comunale Lorica-Botturino;
il secondo corpo, della superficie di Ha. 80.33.59, a nord, con la comunale Piano Bucato-Montagna Grande; ad est, con il vallone Casandrelli; ad ovest, con la comunale Lorica-Botturino; a sud, con la proprietà della stessa ditta;
il terzo corpo, della superficie di Ha. 37.13.32, a nord, con le proprietà Longobucco, Colella e Cribari; ad est, con la proprietà Colella e la fiumarella Fragulo; a sud, con la strada, Piano Bucato-Montagna Grande; ad ovest, con la proprietà della stessa ditta;
il quarto corpo, della superficie di Ha. 46.52.80, a nord, con la strada Piano Bucato-Montagna Grande; ad ovest, con il vallone Casandrelli e con la proprietà della stessa ditta; ad est e sud-est, con la proprietà della predetta;
il quinto corpo, della superficie di Ha. 46.39.00, a nord, con la comunale Fragulo; ad est, con la proprietà Colella Angelo; a sud, con la medesima proprietà, e con la strada Montagna Grande; ad ovest, con la proprietà Bonasso Rosario.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-30;895#art-2