Art. 2
In vigore dal 14 set 1951
È ordinata la immediata, occupazione da parte del l'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni, di cui al precedente , confinanti:
il primo corpo, della superficie di Ha. 2.57.60, ad est, con la proprietà di Passalacqua Fabio; a nord, sud ed ovest, con la proprietà dello stesso Colella;
il secondo corpo, della superficie di Ha. 22.43.40, a sud, con la comunale Ponticelli-Fragulo; ad ovest, con la fiumarella Fragulo; a nord-est, con la stessa proprietà;
il terzo corpo, della superficie di Ha. 7.50.00, ad est, con la proprietà Passalacqua Fabio; a nord-ovest e sud, con la proprietà dello stesso Colella;
il quarto corpo, della superficie di Ha. 2.22.40, ad est, con la proprietà di Passalacqua Fabio; a nord, ovest e sud, con la proprietà dello stesso Colella;
il quinto corpo, della superficie di Ha. 2.72.00, ad est con la proprietà di Passalacqua Fabio; a nord, sud ed ovest, con la proprietà dello stesso Colella;
il sesto corpo, della superficie di Ha. 54.19.20, a nord e nord-est, con la comunale Ponticelli-Fragulo; a sud, con la comunale Carlo Magno; ad ovest, con la proprietà S.A.I.C.E.L.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-30;893#art-2