Art. 2
In vigore dal 14 set 1951
È ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni, di cui al precedente , confinanti:
il primo corpo, della superficie di Ha. 6.38.60, a nord, con la proprietà di Colosimo Francesco fu Giuseppe e di Ciliberto Gregorio fu Pasquale; ad est, con la comunale Cutro-Papanice; a sud, con la proprietà di Guido Pietro fu Biagio; ad ovest, con la proprietà di Scandale Giuseppina fu Francesco, di Rocca germani fu Francesco ed altri;
il secondo corpo, della superficie di Ha. 3.14.80, a nord-est, con la proprietà di Sculco Domenico fu Nicola; ad ovest, con la proprietà di Guido Pietro fu Biagio; a nord-ovest, con la comunale Cutro-Papanice;
il terzo corpo, della superficie di Ha. 0.27.40, a nord, con la ferrovia Reggio Calabria-Metaponto; ad est, con il Demanio dello Stato (ramo ferrovia); a sud, con strada non denominata; ad ovest con la proprietà di Guido Pietro fu Biagio ed altri;
il quarto corpo, della superficie di Ha. 7.47.10, a nord, con la proprietà di Abbruzzese Giuseppe fu Antonio ed altri; ad est, con quella di Salerno Rosario fu Giuseppe ed altri; a sud-est, col comune di Crotone e con la proprietà di Perpiglia Giuseppe fu Antonio e Abbruzzese Giuseppe fu Antonio; a sud, con la comunale Cutro-Papanice: a sud-ovest, con la proprietà di Salerno Antonio fu Nicola; ad ovest, con quella di Ciliberto Gregorio fu Pasquale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-30;892#art-2