Art. 2

In vigore dal 14 set 1951
È ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni, di cui al precedente , confinanti: il primo corpo, della superficie di Ha. 76.66.90, a nord, con proprietà della stessa ditta; ad est, con il vallone Montenero; a sud, con la proprietà della Società Meridionale di Elettricità; ad ovest con il vallone Pentecane, con proprietà del comune di Rogliano e con la vicinale Montenero-Rossi; il secondo corpo, della superficie di Ha. 90.33.60, a nord e ad est, con proprietà della stessa ditta; a sud, con il vallone Difesula; ad ovest, con il vallone Montenero.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-30;891#art-2

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