Art. 2
In vigore dal 14 set 1951
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni, di cui al precedente , confinanti:
il primo corpo, della superficie di Ha. 0.51.10, a nord-ovest, con la comunale per Silvana Mansio; a nord-est, con la proprietà di Marino Magliari; a sud, con la strada non denominata in mappa;
il secondo corpo, della superficie di Ha. 27.48.50, a nord, con la comunale San Nicola-Silvana Mansio e con la strada non denominata in mappa; ad est, con la proprietà del comune di Marzi; a sud con il vallone San Nicola; ad ovest, con la proprietà di Marino Magliari;
il terzo corpo, della superficie di Ha. 109.92.30, a nord, con il vallone San Nicola; ad est, con la proprietà dei comuni di Marzi e di Pedace; a sud, con proprietà di Marino Magliari e di Longobucco; ad ovest, con la proprietà di Marino Magliari.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-30;888#art-2