Art. 3

In vigore dal 13 set 1951
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente, dei terreni indicati nei precedenti .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-30;815#art-3

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Art. 3 Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria -di terreni di proprieta' di Casillo Pasquale fu Francesco, in comune di Manfredonia (Foggia). — Testo vigente | Portale Normativo