Art. 4

In vigore dal 13 set 1951
L'elenco dei terreni con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1954 Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 79. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-30;811#art-4

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