Art. 1

In vigore dal 13 set 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 280 e 21 ottobre 1950, n. 841; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67; Considerato che il sig. Tasca Francesco di Arturo ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per escludere dall'esproprio i terreni suindicati; Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono gli estremi previsti dal citato art. 10, del comma primo, e nelle lettere a), c) e d), per escludere dall'esproprio i terreni indicati nell'istanza sopra menzionata. Udito il parere, in data 4 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo, dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - per i terreni ricadenti nel comune di Candela (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 112.51.61, nei confronti di Tasca Francesco di Arturo; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta: . È approvato il piano; particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - per i terreni ricadenti nel comune di Candela (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 112.51.61, nei confronti di Tasca Francesco di Arturo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-30;794#art-1

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