Art. 3

In vigore dal 13 set 1951
È ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, dei terreni indicati nei precedenti .
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-30;787#art-3

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