Art. 2

In vigore dal 13 set 1951
I terreni indicati nel precedente articolo e specifica mente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania. - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-30;777#art-2

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