Art. 1
In vigore dal 18 ott 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto 1 marzo 1949, n. 219, con il quale venne eretto in ente morale l'Ente giuliano autonomo di Sardegna;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste;
Decreta:
Nell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1949, n. 219, dopo il primo comma è inserito il seguente:
"Il termine di cui al quarto comma dell'art. 3 potrà peraltro essere prorogato di sei mesi in sei mesi fino a che ciò sia necessario".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 agosto 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - VANONI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 44, foglio n. 35. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-12;983#art-1