Art. 1

In vigore dal 18 ott 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il proprio decreto 1 marzo 1949, n. 219, con il quale venne eretto in ente morale l'Ente giuliano autonomo di Sardegna; Udito il parere del Consiglio di Stato; Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste; Decreta: Nell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1949, n. 219, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Il termine di cui al quarto comma dell'art. 3 potrà peraltro essere prorogato di sei mesi in sei mesi fino a che ciò sia necessario". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 agosto 1951 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - VANONI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1951 Atti del Governo, registro n. 44, foglio n. 35. - FRASCA
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Art. 1 Modificazione del decreto 1 marzo 1949, n. 219, con il quale venne eretto in ente morale l'Ente giuliano autonomo di Sardegna. — Testo vigente | Portale Normativo