Art. 1
In vigore dal 14 set 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, e l'art. 16 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
In virtù della delegazione concessa con l'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230;
Udito il parere, in data 28 giugno 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma dell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Pedace (Cosenza), della superficie di Ha. 17.46.90, nei confronti della Società per azioni Sciovie Imprese e Lavori Agricoli (S.I.L.A.), con sede in Roma;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
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È approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Pedace (Cosenza), della superficie di Ha. 17.46.90, nei confronti della Società per azioni Sciovie Imprese e Lavori Agricoli (S.I.L.A.), con sede in Roma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-12;878#art-1