Art. 1
In vigore dal 14 set 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, e l'art. 16 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
In virtù della delegazione concessa con l'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230;
Udito il parere in data 28 giugno 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma dell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Crucoli (Catanzaro), della superficie di Ha. 141.46.60, nei confronti di Berlingieri Anselmo fu Annibale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
.
È approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Crucoli (Catanzaro), della superficie di Ha. 141.46.60, nei confronti di Berlingieri Anselmo fu Annibale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-12;877#art-1