Art. 2

In vigore dal 14 set 1951
È ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni di cui al precedente , confinanti: il primo corpo, della superficie di Ha. 40.01.10, da tutti i lati con il limite intercomunale di Crotone; il secondo corpo, della superficie di Ha. 19.06.20, a nord-est e nord-ovest, con il Demanio dello Stato; a sud-est e sudovest, con strada non denominata in mappa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-12;875#art-2

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