Art. 2

In vigore dal 14 set 1951
È ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni, di cui al precedente , confinanti a nord, con la proprietà De Rosis; a sud, con la proprietà Cosimo Serafino e quote comunali; ad est, con la proprietà De Rosis Pietro Comito; ad ovest, con il fiume Trionto e con il fosso Ogliastro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-12;861#art-2

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