Art. 2
In vigore dal 14 set 1951
È ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni, di cui al precedente , confinanti:
il primo corpo, della superficie di Ha. 23.24.80, a nord, con strada anonima tra il comune di Cropalati e quello di Rossano; ad est, con la proprietà dell'Arcipretura di Crosia; a sud, con la proprietà di Amantea Luigi; ad ovest, con strada comunale delimitante i territori di Cropalati e di Paludi e con la proprietà della Arcipretura di Rossano;
il secondo corpo, della superficie di Ha. 6.64.80, a nord, con la proprietà dell'Arcipretura di Rossano; a sud, con quella dell'Arcipretura di Cropalati; ad est ed ovest, con la proprietà di Martucci Fabio fu Giuseppe;
il terzo corpo, della superficie di Ha. 32.90.80, a nord, con la proprietà di Martucci Fabio in comune di Rossano; ad est, con la stessa nel comune predetto ed in quello di Calopezzati; a sud, con la stessa e con la proprietà dell'Arcipretura di Cropalati; ad ovest, con la proprietà di Martucci Fabio fu Giuseppe.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-12;860#art-2