Art. 2
In vigore dal 14 set 1951
È ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni, di cui al precedente , confinanti:
il primo corpo, della superficie di Ha. 58.64.00, a nord, con la comunale Olivellusa-Strange; a sud, con la proprietà Amantea; ad est, con quest'ultima e con la proprietà dell'Arcipretura di Rossano; ad ovest, con il fosso Nubrica;
il secondo corpo, della superficie di Ha. 72.17.60, a sud, con la proprietà dell'Arcipretura di Paludi; ad ovest, con quest'ultima e con il fosso Nubrica; a nord e ad est, con la proprietà Amantea.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-12;859#art-2