Art. 2

In vigore dal 14 set 1951
È ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni, di cui al precedente , confinanti: il primo corpo, della superficie di Ha. 11.71.10, a nord, con la proprietà De Rosis e Mascaro Vincenzo; a sud, con la strada comunale Strange-Olivellusa; ad est, con la proprietà dell'Arcipretura di Rossano; ad ovest, col vallone anonima oltre il quale è le proprietà Martucci; il secondo corpo, della superficie di Ha. 12.28.00, a nord, con la proprietà De Rosis; a sud, con la strada Olivellusa-Strange; ad est e ad ovest, con la proprietà dell'Arcipretura di Rossano.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-12;858#art-2

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