Art. 2
In vigore dal 14 set 1951
È ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni, di cui al precedente , confinanti:
il primo corpo, della superficie di Ha. 4.36.30, a nord, con il fosso Mota del sordillo; ad est, con la Prebenda parrocchiale di San Giacomo e la comunale Carrera-Patio; a sud, con il comune di Melissa; ad ovest, con la comunale di Santa Cernina;
il secondo corpo, della superficie di Ha. 2.34.10, a nord, con la Prebenda parrocchiale di San Giacomo; ed est con la proprietà di Murgi Agostino, Domenico e Francesco fratelli fu Raffaele; a sud, con la proprieta di Mauro, Cesare, Luigi, Gennaro, Vittoria e Orsola fratelli e sorelle fu Domenico; ad ovest, con il comune di Melissa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-12;856#art-2