Art. 3
In vigore dal 14 set 1951
I terreni di cui sopra sono trasferibili in proprietà all'Opera, per la valorizzazione della Sila.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-12;846#art-3