Art. 2
In vigore dal 14 set 1951
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni, di cui al precedente , confinanti:
il primo corpo, della superficie di Ha. 54.37.30, a nord-est, con la proprietà di Giannuzzi Savelli Fabrizio fu Emilio; a nord-ovest, con la proprietà del comune di Cutro, con quella della Prebenda della Arcipretura di Cutro; a sud, con la vicinale Cavaliere-Cutro; a sud-est, con il fosso Grasà; ad ovest, con la vicinale da Cavaliere a Cutro;
il secondo corpo, della superficie di Ha. 0.95.20, a nord-est e nord-ovest, con la proprietà di Arturi Raffaele fu Francesco; a sud, con la proprietà di Rizzo Agata, fu Rosario;
il terzo corpo, della superficie di Ha. 35.13.70, a nord-ovest, con il fosso Grasà e con la proprietà della Prebenda dell'Arcipretura di Cutro; a sud-est, con la proprietà di Arturi Raffaele fu Francesco; ad est, con la strada comunale dalle Castella a Cutro; ad ovest, con la strada vicinale da Cavaliere a Cutro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-12;841#art-2