Art. 1

In vigore dal 27 set 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89; Visto il regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai; Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 518; Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666; Ritenuto l'opportunità di sopprimere la sede notarile di Giuliana, del distretto notarile di Palermo, e di aggregare, ai fini dell'assistenza notarile, la medesima a quella di Bisacquino, dello stesso distretto notarile; Visti i pareri del Consiglio notarile e della Corte di appello di Palermo; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Decreta: La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, è modificata nel senso che la sede notarile di Giuliana è soppressa ed aggregata a quella di Bisacquino, del distretto notarile di Palermo, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Caprarola, addì 5 agosto 1951 EINAUDI ZOLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1951 Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 29. - CARLOMAGNO
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Art. 1 Soppressione della sede notarile di Giuliana ed aggregazione della medesima a quella di Bisacquino del distretto notarile di Palermo. — Testo vigente | Portale Normativo