Art. 1

In vigore dal 25 ott 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568; Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 6 febbraio 1951, n. 5432/81; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 18 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Villa Duca, nella frazione Schito del comune di Sarnano, in provincia di Macerata. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Caprarola, addì 5 agosto 1951 EINAUDI ALDISIO Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1951 Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 12. - FRASCA
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Art. 1 Inclusione dell'abitato di Villa Duca nella frazione Schito del comune di Sarnano, provincia di Macerata, tra gli abitati da consolidare a cura dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo