Art. 1
In vigore dal 25 ott 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 20 febbraio 1951, n. 3064/77;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Baschi, in provincia di Terni, limitatamente alla parte occidentale dell'abitato stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Caprarola, addì 5 agosto 1951
EINAUDI
ALDISIO
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 13. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-05;1056#art-1