Art. 1

In vigore dal 25 dic 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, concernente il collocamento nella riserva o nell'ausiliaria di ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. L'aliquota degli ammiragli di armata che possono essere collocati in ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, è stabilita come segue: ammiragli di armata: n. 1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Caprarola, addì 4 agosto 1951 EINAUDI PACCIARDI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1951 Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 45. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-04;1305#art-1

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Art. 1 Aliquota degli ammiragli d'armata che possono essere collocati in ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384. — Testo vigente | Portale Normativo