Art. 1

In vigore dal 26 set 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura; Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione del regio decreto-legge suddetto, approvato con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955; Visto il regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni, concernente l'approvazione della tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile il regio decreto-legge suddetto; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. La tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, è così modificata nella voce n. 4: "n. 4. - Fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono una applicazione assidua e continuativa), uscieri e inservienti. L'accertamento che le mansioni disimpegnate dai fattorini costituiscono un'occupazione a carattere continuativo è fatto dall'Ispettorato del lavoro". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Caprarola, addì 30 luglio 1951 EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1951 Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 26. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-30;760#art-1

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Art. 1 Modificazione della voce n. 4 della tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657. — Testo vigente | Portale Normativo