Art. 1
In vigore dal 21 set 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 518;
Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
Visto il regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 192, con il quale sono stati ricostituiti i comuni di Portico di Caserta e Macerata Campania, già riuniti in unico comune denominato Casalba con regio decreto 18 ottobre 1928, n. 2548;
Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;
Ritenuta l'opportunità di istituire ora un posto di notaio nel comune di Macerata Campania in sostituzione di quello già esistente nell'ex comune di Casalba (il quale, pertanto, deve ritenersi soppresso) e di aggregarvi, ai fini dell'assistenza notarile, l'altro comune di Portico di Caserta;
Visti i pareri della Corte d'appello di Napoli e del Consiglio notarile di Santa Maria Capua Vetere;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Decreta:
La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, è modificata nel senso che il posto di notaio nell'ex comune di Casalba è assegnato al comune di Macerata Campania, del distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere e che l'altro comune di Portico di Caserta è aggregato ad esso, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Capraiola, addì 30 luglio 1951
EINAUDI
ZOLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 8. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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