Art. 1
In vigore dal 7 mar 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per il commercio con l'estero, per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Berna, tra l'Italia e la Svizzera il 21 ottobre 1950:
a) Accordo commerciale;
b) Protocollo di firma;
c) Accordo di pagamento;
d) Scambi di Note.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-30;1745#art-1