Art. 1

In vigore dal 27 feb 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di pagamenti in sterline e relativo scambio di Note, conclusi a Roma, tra l'Italia e la Gran Bretagna, il 21 dicembre 1950.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-30;1731#art-1

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