Art. 1
In vigore dal 27 feb 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di pagamenti in sterline e relativo scambio di Note, conclusi a Roma, tra l'Italia e la Gran Bretagna, il 21 dicembre 1950.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-30;1731#art-1