Art. 2

In vigore dal 9 feb 1952
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1951. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Caprarola, addì 30 luglio 1951 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - LA MALFA - CAMPILLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1951 Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 111. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-30;1668#art-2

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