Art. 1

In vigore dal 25 gen 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Roma, tra l'Italia e la Finlandia, il 5 maggio 1951: a) Accordo commerciale e relativo scambio di Note; b) Accordo di pagamenti e relativi scambi di Note.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-30;1601#art-1

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