Art. 1
In vigore dal 25 gen 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio;
Decreta:
.
Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Roma, tra l'Italia e la Finlandia, il 5 maggio 1951:
a) Accordo commerciale e relativo scambio di Note;
b) Accordo di pagamenti e relativi scambi di Note.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-30;1601#art-1