Art. 1

In vigore dal 26 ott 1951
N. 1061. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione denominata "Opera Diocesana per attività religiose formative della gioventù", con sede in Chiavari (Genova), presso il palazzo Vescovile, e viene approvato lo statuto della Fondazione medesima. Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1951 Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 10. - FRASCA
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Art. 1 Riconoscimento della personalita' giuridica della Fondazione di religione denominata "Opera Diocesana per attivita' religiose formative della gioventu'", con sede in Chiavari (Genova). — Testo vigente | Portale Normativo