Art. 1
In vigore dal 26 set 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 12 del Codice civile;
Visto l'atto di costituzione del Fondo di previdenza per il personale del Banco di Roma a rogito notaio Carlo Capo, repertorio n. 64007, in data 2 febbraio 1950, da cui risulta l'impegno del Banco ad assumere gli obblighi derivanti dal relativo statuto, nonché l'adesione data allo stesso dalla quasi totalità del personale;
Vista la istanza in data 21 luglio 1950, con cui l'Amministratore delegato del Banco di Roma chiede il riconoscimento della personalità giuridica del Fondo di previdenza predetto e l'approvazione del relativo statuto;
Visto l'estratto autentico del verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del Banco di Roma, in data 3 aprile 1950, con cui si delibera di dare, nell'interesse del Fondo medesimo, la fideiussione necessaria a coprire la parte della riserva matematica, inizialmente scoperta, fino alla concorrenza di L. 1 miliardo e 300 milioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
È riconosciuta la personalità giuridica al Fondo di previdenza per il personale del Banco di Roma, con sede in Roma, e ne è approvato il relativo statuto nel testo annesso al presente decreto, composto di settantadue articoli, visto dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 luglio 1951
EINAUDI
MARAZZA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 23. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-17;759#art-1