Art. 1

In vigore dal 7 mar 1952
N. 1718. Decreto del Presidente dalla Repubblica 17 luglio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare, con il beneficio di inventario, l'eredità disposta in suo favore dalla defunta prof.ssa Colombo Antonia, detta Antonietta, fu Gerolamo, con testamento olografo in data 20 dicembre 1945. Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1952 Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 31. - FRASCA
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Art. 1 Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare una eredita'. — Testo vigente | Portale Normativo