Art. 2

In vigore dal 27 ago 1951
È ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni, di cui al precedente , confinanti: il primo corpo, della superficie di Ha. 91.59.55, a nord e ad ovest, con il limite intercomunale di Scandale; a sud, con la proprietà di Anania Luigi; ad est, con la particella 2/B del foglio 14 intestata alla ditta predetta e risultante dal frazionamento della particella 2 in 2/A e 2/B; il secondo corpo, della superficie di Ha. 28.68,85, a nord, con la proprietà di Anania Luigi: a sud-ovest, con la proprietà di Scaccia Santo per 5/6 e Gentile Concetta per 1/6 e con il limite intercomunale di Crotone; ad ovest con la particella 7/B del foglio 14 intestata, ad Anania Luigi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-15;699#art-2

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