Art. 2

In vigore dal 27 ago 1951
È ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni, di cui al precedente , confinanti: il primo corpo, della superficie di Ha. 12.69,20, ad est, con la strada comunale del Gramaro; a sud, con la proprietà di Zurlo Adele, Gaetano e Antonio fu Rodolfo; ad ovest, con la predetta; a nord, con la proprietà di Anania Luigi; il secondo corpo, della superficie di Ha. 30.62.20, ad est, con la strada comunale del Gramaro; a sud, con la proprietà di Anania Luigi; ad ovest, con quella di Zurlo Adele, Gaetano ed Antonio fu Rodolfo; a nord, con la proprietà di Zurlo Giuseppe fu Gaetano; il terzo corpo, della superficie di Ha. 206.90.40, ad est, con il limite intercomunale di Crotone; a sud, con il predetto e con in proprietà di Zurlo Adele, Gaetano ed Antonio fu Rodolfo; ad ovest, con la strada comunale del Gramaro; a nord, con la proprietà di Zurlo Giuseppe fu Gaetano.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-15;698#art-2

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