Art. 3

In vigore dal 27 ago 1951
I terreni di cui sopra sono trasferibili in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-15;692#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo