Art. 2

In vigore dal 27 ago 1951
È ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni, di cui al precedente , confinanti: il primo corpo, della superficie di Ha. 24.48.10, ad est, con il fosso Maddea e con la proprietà di Carvelli G. Battista; a nord, con i limiti intercomunali con Santa Severina; ad ovest e sud, con la strada comunale Maddea; il secondo corpo, della superficie di Ha. 59.05.40, ad est, con la strada comunale Maddea; a nord, con la proprietà di Carvelli Pietro e fosso non denominato in mappa; ad ovest, con il fosso Mulerà; a sud, con la proprietà di Bonfiglio Tommaso fu Francesco; il terzo corpo, della superficie di Ha. 1.33.30, a nord e ad est, con il fosso Mulerà; ad ovest, con la strada comunale Ponte di Neto-Roccabernarda; a sud, con la proprietà di Bilotta germani fu Santo ed altri e del comune di Roccabernarda.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-15;691#art-2

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