Art. 2

In vigore dal 27 ago 1951
È ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni, di cui al precedente , confinanti: il primo corpo, della superficie di Ha. 84.57.20, a nord, con la vicinale Macchia Silicella-Colle Macchia; ed est, con la vicinale Nervo-Spineto; a sud, con le proprietà di Brutto Domenicantonio e di Ricca Umberto fu Gregorio; ad ovest, con la proprietà di Talarico Carmine di Antonio; il secondo corpo, della superficie di Ha. 67.85.40, a nord e a sud, con la vicinale Colle Macchia-Tirivolo; ad est, con la strada Torre Macchia-Tirivolo; ad ovest, con la vicinale Nervo-Spineto; il terzo corpo, della superficie di Ha. 36.78.40, a nord, con la vicinale Ciricilia-Barberani; ad est, con la vicinale Ciricilia-Valle di Tacina; a sud, con il fiume Ciricilia; ad ovest, con la proprietà del comune di Panettieri; il quarto corpo, della superficie di Ha. 97.18.90, a nord e ad ovest, con il limite interprovinciale con Cosenza; ed est, con la vicinale Manche; a sud, con la vicinale Ciricilia-Barberani; il quinto corpo, della superficie di Ha. 34.49.50, a nord, con il limite interprovinciale con Cosenza; ad est, con la proprietà di Foresta Giuseppe fu Felice ed altri; a sud, con la vicinale Ciricilia-Barberani; ad ovest, con la vicinale Manche; il sesto corpo, della superficie di Ha. 4.02.60, a nord, con la vicinale Ciricilia-Barberani; ad est, con la proprietà dei fratelli Foresta; a sud, con il fiume Ciricilia; ad ovest, con la vicinale Ciricilia-Valle Tacina; il settimo corpo, della superficie di Ha. 9.67.50, a nord, con il fiume Ciricilia; ad est, con la proprietà dei fratelli Foresta; a sud-ovest, con la vicinale Ciricilia-Valle Tacina; l'ottavo corpo, della superficie di Ha. 165.12.20, a nord, con il fiume Ciricilia; ad est, con la vicinale Ciricilia,-Valle Tacina e con la proprietà di, Capocchiani Giuseppe ed Emma; a sud, con la strada Macchia-Tirivolo e con la proprietà di Capocchiani Giuseppe ed Emma; ad ovest, con la vicinale Colle Macchia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-15;690#art-2

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