Art. 2

In vigore dal 27 ago 1951
È ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni, di cui ai precedente , confinanti: il primo corpo, della superficie di Ha. 13.97.40, a nord, con il fiume Coscile; ad est, con la strada non denominata; a sud, con la strada comunale di Apollinara; ad ovest, con le proprietà Cassetti e Mainieri; il secondo corpo, della superficie di Ha. 242.85.80, a nord e nord-est, con la strada comunale di Apollinara; ad est e sud, con il fiume Crati; ad ovest, con le proprietà del comune di Taverna, di Villani, Tocci e Mangano Vincenzo; il terzo corpo, della superficie di Ha. 274.43.60, a nord ed est, con l'argine del fiume Coscile; a sud, con la strada comunale Apollinara; ad ovest, con strada non denominata; il quarto corpo, della superficie di Ha. 70.64.00, ad ovest e nord, con il fiume Coscile; ad est, con la ferrovia Metaponto-Reggio Calabria; a sud, con l'argine del fiume Coscile; il quinto corpo, della superficie di Ha. 21.59.20, a nord, con il fiume Coscile; a sud ed est, con il fiume Crati; ad ovest, con la ferrovia Metaponto Reggio Calabria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-15;689#art-2

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