Art. 2
In vigore dal 27 ago 1951
È ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni, di cui al precedente , confinanti:
il primo corpo, della superficie di Ha. 94.98.10, a nord, con la strada comunale Carovana e con le proprietà di Adducci Leonardo e di Ricca Giuseppe; a sud con il torrente Satanasso e con la proprietà dell'Arci vescovo di Cassano; ad est, con quest'ultima e con quote comunali; ad ovest, con il torrente Satanasso, con il comune di Cerchiara e con la strada comunale foresta;
il secondo corpo, della superficie di Ha. 68.43.90, a nord, con la proprietà dell'Arcivescovo di Cassano e con quote comunali; a sud, con la strada provinciale di Villapiana, con la proprietà della parrocchia di Villapiana, di Adducci Gaetano, Lo Giudice e Lauria Andrea; ad est, con la strada provinciale di Villapiana;
ad ovest, con la strada privata del Principe;
il terzo corpo, della superficie di Ha. 119.03.13, a nord, con il fosso comunale; a sud, con la proprietà, della parrocchia di Villapiana; ad est, con il mare Jonio; ad ovest, con la strada provinciale di Villapiana.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-15;688#art-2