Art. 1
In vigore dal 27 ago 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, e l'art. 16 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
In virtù della delegazione concessa con l'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230;
Udito il parere, in data 8 e 11 maggio 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma dell'articolo 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Crotone (Catanzaro), della superficie di Ha. 410.20.70, nei confronti di Mottola Francesco Saverio fu Antonio;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
.
È approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Crotone (Catanzaro), della superficie di Ha. 410.20.70, nei confronti di Mottola Francesco-Saverio fu Antonio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-15;686#art-1