Art. 2
In vigore dal 27 ago 1951
È ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni, di cui al precedente , confinanti:
il primo corpo, della superficie di Ha. 42.34.00, a nord e ad est, con la proprietà di Berlingieri Giulio;a sud, con quella di Anania Luigi; ad ovest, con la strada comunale Menzogna-Coracite;
il secondo corpo, della superficie di Ha. 34.34.80, a nord, con la proprietà di Berlingieri Giulio e con il fosso Conte; ad est, con la proprietà di Berlingieri Giulio; a sud, con il fosso Monaco e la strada comunale Menzogna; ad ovest, con quest'ultima e con la proprietà di Berlingieri Giulio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-15;683#art-2