Art. 2

In vigore dal 27 ago 1951
È ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni, di cui al precedente , confinanti: il primo corpo, della superficie di Ha. 37.44.50, a nord e ad ovest, con il torrente Fiumarella; a sud, con il fosso Petrarizzo; ad est, con la strada comunale Zagarise-Carrozzino e Ariaforca; il secondo corpo, della superficie di Ha. 15.38.20, a nord, con la comunale Zagarise-Sersale; ad ovest, con la comunale Zagarise-Carrozzino, con la comunale Ariaforca; a sud, con la proprietà Piperi Rosa fu Francesco e con il fosso Mezzoserrone; ad est, con questo ultimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-15;681#art-2

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